Pinot Grigio DOC: nuove regole su resa e stoccaggio

Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile e, stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), da vigneti idonei alla rivendicazione DOC delle Venezie Pinot grigio

Si informa che la Regione del Veneto ha pubblicato il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario n. 16421 del 28 luglio 2026, con il quale vengono adottate, per la vendemmia 2026, le misure di riduzione della resa massima per ettaro e di stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) destinata alla DOC “delle Venezie” – Pinot Grigio, ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 4 della Legge n. 238/2016.

 

Il provvedimento recepisce la richiesta del Consorzio di Tutela con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta, salvaguardare il valore della denominazione e garantire una gestione programmata del mercato.

 

Principali disposizioni

 

Riduzione della resa massima

 

Per la vendemmia 2026 la resa massima prevista dal disciplinare viene ridotta da 18 t/ha a 16 t/ha.

 

Di conseguenza:

i superi di produzione saranno calcolati con riferimento al nuovo limite di 16 t/ha;

eventuali riclassificazioni da altre Denominazioni di Origine alla DOC “delle Venezie” – Pinot Grigio saranno possibili esclusivamente per produzioni che rispettano tale limite produttivo.

 

Stoccaggio obbligatorio della produzione

 

È confermata l’attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni di Pinot Grigio DOC “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2026.

 

Sono soggetti a stoccaggio:

 

  • vigneti dal terzo ciclo vegetativo: le produzioni eccedenti 13 t/ha fino al limite di 16 t/ha;
  • vigneti al secondo ciclo vegetativo: le produzioni eccedenti 7,8 t/ha fino al limite di 9,6 t/ha.

 

 

Esclusioni

 

Sono esclusi dallo stoccaggio i vini destinati alla DOC “delle Venezie” – Pinot Grigio certificati biologici.

 

Produzioni SQNPI

 

I produttori che adottano il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) dovranno garantire la tracciabilità delle relative produzioni nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, al fine di consentire un’eventuale gestione differenziata in sede di svincolo dello stoccaggio.

 

Durata dello stoccaggio e svincolo

 

  • lo stoccaggio resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga;
  • lo svincolo, totale o parziale, non potrà avvenire prima del 1° marzo 2027, salvo situazioni eccezionali valutate dal Consorzio di Tutela.

 

ALLEGATI:

Riduzione della resa massima_445619-2026

DDR_16421_2026 Doc delle Venezie rid resa stoccaggio Pinotg

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