Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile e, stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), da vigneti idonei alla rivendicazione DOC delle Venezie Pinot grigio
Si informa che la Regione del Veneto ha pubblicato il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario n. 16421 del 28 luglio 2026, con il quale vengono adottate, per la vendemmia 2026, le misure di riduzione della resa massima per ettaro e di stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) destinata alla DOC “delle Venezie” – Pinot Grigio, ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 4 della Legge n. 238/2016.
Il provvedimento recepisce la richiesta del Consorzio di Tutela con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta, salvaguardare il valore della denominazione e garantire una gestione programmata del mercato.
Principali disposizioni
Riduzione della resa massima
Per la vendemmia 2026 la resa massima prevista dal disciplinare viene ridotta da 18 t/ha a 16 t/ha.
Di conseguenza:
i superi di produzione saranno calcolati con riferimento al nuovo limite di 16 t/ha;
eventuali riclassificazioni da altre Denominazioni di Origine alla DOC “delle Venezie” – Pinot Grigio saranno possibili esclusivamente per produzioni che rispettano tale limite produttivo.
Stoccaggio obbligatorio della produzione
È confermata l’attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni di Pinot Grigio DOC “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2026.
Sono soggetti a stoccaggio:
- vigneti dal terzo ciclo vegetativo: le produzioni eccedenti 13 t/ha fino al limite di 16 t/ha;
- vigneti al secondo ciclo vegetativo: le produzioni eccedenti 7,8 t/ha fino al limite di 9,6 t/ha.
Esclusioni
Sono esclusi dallo stoccaggio i vini destinati alla DOC “delle Venezie” – Pinot Grigio certificati biologici.
Produzioni SQNPI
I produttori che adottano il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) dovranno garantire la tracciabilità delle relative produzioni nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, al fine di consentire un’eventuale gestione differenziata in sede di svincolo dello stoccaggio.
Durata dello stoccaggio e svincolo
- lo stoccaggio resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga;
- lo svincolo, totale o parziale, non potrà avvenire prima del 1° marzo 2027, salvo situazioni eccezionali valutate dal Consorzio di Tutela.
ALLEGATI:
Riduzione della resa massima_445619-2026
DDR_16421_2026 Doc delle Venezie rid resa stoccaggio Pinotg

