Venerdì, 01 Febbraio 2019 11:04

Influenza aviaria : Misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo

Con circolare AGEA numero 6228 del 24/01/2019, sono state disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 del 10 ottobre 2018, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai  produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere dell’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5 e h7, rilevata e notificata da questo Stato membro il 30 aprile 2016 e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 28 settembre 2017.
Al riguardo, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.


Come riportato all’articolo 3 del sopra citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova;
b) imprese produttrici di pulcini;
c) imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne;
d) Centri d’imballaggio di uova.

Letto 3272 volte Ultima modifica il Mercoledì, 13 Febbraio 2019 19:00